Art. 30 del DL 112 – Una opportunità per i professionisti dei sistemi di gestione ambientali e qualità

agosto 11, 2008

La lettura dell’art. 30 del DL 112, approvato lo scorso 28 giugno 2008, in cui si parla di semplificazione dei controlli amministrativi a carico di imprese soggette a certificazione ambientale e di qualità, mi ha stimolato una serie di considerazione circa l’opportunità che offre la norma di un ulteriore riconoscimento della professionalità dei valutatori di sistemi di gestione ma contemporaneamente la necessità di definire sempre meglio le competenze, le caratteristiche, le competenze nonché le responsabilità del loro ruolo nell’ambito dei processi di audit dei sistemi di gestione.

Con l’approvazione del regolamento previsto dal 2° capoverso e da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro i primi giorni di settembre, ma verosimilmente la data slitterà!) la norma diventerà operativa e i valutatori assumeranno un ruolo (di cui si dovrà verificarne la esatta dimensione e il contenuto di responsabilità) di sostituti di funzioni pubbliche secondo il principio di sussidiarietà richiamato dall’articolo stesso.

Come evidente ciò comporterà una assunzione di responsabilità del tutto nuova da parte dei valutatori dei sistemi di gestione ambientali e qualità in quanto l’esito della loro attività di audit produrrà conseguenze e atti che avranno, all’atto del rilascio della certificazione anche una rilevanza pubblica con importanti riflessi sull’attività delle aziende.

Tale circostanza comporterà la necessità per i valutatori di conoscere esattamente cosa significhi che le loro verifiche “…..sostituiranno i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, ….” e naturalmente dovranno essere informati su tutti gli aspetti delle attività delle aziende verificate in quanto il loro audit e la conseguente certificazione potrà influire “…anche ai fini dell’eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività” delle aziende certificate.

Ritengo l’attuazione di questa parte del decreto legislativo di non semplice e rapida attuazione anche in relazione alla verifica ed attualizzazione dei necessari collegamenti e coordinamenti che si dovranno realizzare con le normative statali e regionali su cui tale norma produrrà delle conseguenze.

La norma infatti, pur orientata a ridurre e semplificare i controlli a cui sono soggette le aziende italiane ha lo scopo di  porre a carico di quest’ultime l’onere tecnico ed etico di realizzare al meglio una politica ambientale e di qualità che risulti certificabile da enti terzi trasferendo, nel contempo, alle società di certificazione, e per esse ai valutatori, compiti sino ad oggi posti a carico di strutture pubbliche.

Sarà inoltre necessario definire e regolamentare le modalità e i limiti di eventuali opposizioni agli esiti degli audit effettuati dagli organismi di certificazione. A tale proposito si dovrà considerare la natura volontaristica delle norme che regolano i sistemi di gestione qualità e ambiente e le modalità di effettuazione dei relativi audit per cui sarà importante precisare con attenzione la loro correlazione con le norme cogenti che regola la legislazione in materia autorizzativa.

Risulta quindi estremamente urgente approfondire e risolvere le problematiche connesse all’attuazione pratica dell’art. 30 del DL 112/08 per contribuire a definirne gli effetti e le conseguenze sull’attività dei soggetti certificatori e dei propri valutatori oltre a chiarire i ruoli e i necessari coordinamenti tra tutte le parti interessate dalla norma.